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	<title>DOTT.VITAGLIANO INVESTIGAZIONI&#187; investigatore privato</title>
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		<title>Acquisizione forense di dati da cellulari, smartphone, tablet</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:07:56 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[investigatore privato]]></category>
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		<description><![CDATA[Pratica della cosiddetta mobile forensics, ovvero l’acquisizione forense di smartphone, cellulari, telefonini e tablet è uno dei servizi storicamente offerti dallo Studio. Che si tratti di processo civile o penale… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/acquisizione-forense-di-dati-da-cellularismartphonetablet/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pratica della cosiddetta mobile forensics, ovvero l’acquisizione forense di smartphone, cellulari, telefonini e tablet è uno dei servizi storicamente offerti dallo Studio. Che si tratti di processo civile o penale oppure di attività stragiudiziale, è strategico poter disporre di una copia dell’intero contenuto dello smartphone a fini probatori e investigativi. Tale copia viene chiamata anche copia forense o copia conforme o ancora copia bitstream.<br />
L’acquisizione forense degli Smartphone è realizzata tramite strumentazione certificata e aderendo alle pratiche e standard approvati dalla comunità scientifica forense. L&#8217;intero contenuto estratto in modo certificato è utilizzabile in Tribunale e a fini legali, con perizia che ne attesti le fasi di copia, i procedimenti e gli strumenti utilizzati accompagnati dalla catena di conservazione delle evidenze digitali e dei reperti. Operiamo a Caserta, Napoli, Benevento, Avellino, Frosinone, Aversa, Latina, Potenza, Campobasso, </p>
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		<title>Bonifiche da microspie, ambientali telefoniche</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:59:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Indagini assicurative]]></category>
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		<description><![CDATA[La bonifica ambientale da microspie permette di togliere qualsiasi dubbio in merito a dispositivi di intercettazione che possono essere stati installati su smartphone, computer e in ufficio, casa, autovettura. La… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/bonifiche-da-microspie-ambientali-telefoniche/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La bonifica ambientale da microspie permette di togliere qualsiasi dubbio in merito a dispositivi di intercettazione che possono essere stati installati su smartphone, computer e in ufficio, casa, autovettura. La nostra bonifica ambientale elettronica è rapida, riservata e adatta a chi necessita di una soluzione professionale e definitiva. Operiamo, con la massima riservatezza, nell’ambito delle bonifiche da microspie e software spia telefonici, in tutta Italia, Caserta, Benevento, Avellino, Frosinone, Latina, Napoli, Roma, Potenza, Campobasso, Aversa</p>
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		<title>Permessi legge 104: lecito il controllo da parte dell&#8217;investigatore privato</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 10:31:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 4670 del 18 febbraio 2019) ha stabilito che durante la fruizione dei permessi Legge 104 , il lavoratore che presta assistenza al… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/investigatore-privato/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 4670 del 18 febbraio 2019) ha stabilito che durante la fruizione dei permessi Legge 104 , il lavoratore che presta assistenza al familiare disabile può subire dei controlli dal datore di lavoro tramite investigatori privati.<br />
I controlli da parte di investigatori svolti anche al di fuori dei locali aziendali sono leciti, laddove:<br />
-non riguardano l&#8217;adempimento della prestazione lavorativa;<br />
-sono finalizzati a verificare comportamenti che ipotizzano reati penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente;<br />
La Corte precisa che affinchè le agenzie investigative operino lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell&#8217;attività lavorativa vera e propria, che ai sensi dell&#8217;art.3 dello Statuto del lavoratori, è riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.</p>
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		<title>Gli sms extraconiugali portano alla separazione con addebito.</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:37:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli sms ricevuti dall&#8217;amante sul proprio telefonino sono una prova più che sufficiente del tradimento e bastano per suffragare una richiesta di separazione da parte del soggetto tradito con addebito… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/separazione-con-addebito/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli sms ricevuti dall&#8217;amante sul proprio telefonino sono una prova più che sufficiente del tradimento e bastano per suffragare una richiesta di separazione da parte del soggetto tradito con addebito a carico dell&#8217;altro coniuge. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione sentenziando sul caso di una coppia milanese la cui donna aveva scoperto il tradimento del partner dopo aver consultato in casa il telefonino di lui. Gli ermellini, confermando la decisione della Corte di Appello di Milano, hanno stabilito che l&#8217;uomo dovrà pagare complessivamente alla donna la somma di 5 mila euro al mese per il mantenimento suo e dei tre figli.</p>
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		<title>Sentenza  Corte di Cassazione n. 17941 del 24 Luglio 2013</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 16:12:26 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[investigatore privato]]></category>

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		<description><![CDATA[I proprietari di un immobile, ex suoceri della ricorrente, propongono in primo grado azione volta al rilascio dell&#8217;immobile nonché al risarcimento del danno da parte della ex nuora, occupante l&#8217;immobile… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/investigazioni-caserta/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I proprietari di un immobile, ex suoceri della ricorrente, propongono in primo grado azione volta al rilascio dell&#8217;immobile nonché al risarcimento del danno da parte della ex nuora, occupante l&#8217;immobile concesso in comodato al figlio a seguito del matrimonio al fine di ospitare la di lui famiglia. L&#8217;ex moglie resiste formulando domanda riconvenzionale volta al recupero delle spese straordinarie da lei sostenute a miglioramento del cespite oggetto di disputa. Il Tribunale ha accolto la domanda dei proprietari e condannato la ricorrente al rilascio dell&#8217;immobile (verificata l&#8217;estinzione del rapporto di comodato per il venir meno del presupposto fondamentale: la convivenza con l&#8217;ex marito) ed al risarcimento del danno. Anche il giudice d&#8217;appello, esclusa la circostanza che la detenzione della ricorrente potesse essersi trasformata in possesso, conferma la sentenza di primo grado. L&#8217;interessata ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge poiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto del fatto che del contratto di comodato la ricorrente non era a conoscenza.<br />
La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato. Infatti, &#8220;il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli articoli 1150 e 936 Cc&#8221;. Di conseguenza, venendo meno la causa della concessione dell&#8217;immobile in comodato, l&#8217;ex moglie è a tutti gli effetti occupante abusiva, tenuta, oltre che a rilasciare l&#8217;immobile ed a sopportare l&#8217;esborso per le opere edilizie eseguite, a risarcire i legittimi proprietari.</p>
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		<title>Separazioni Coniugali</title>
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		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:43:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[investigatore privato]]></category>
		<category><![CDATA[investigatore privato caserta]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza n. 185/2013 del Tribunale di Ancona E&#8217; giustificato l&#8217;abbandono della casa familiare se la decisione intrapresa dal coniuge è dettata dalla giusta causa, o da una situazione di incompatibilità con… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/ricerca-cc-bancari/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Sentenza n. 185/2013 del Tribunale di Ancona</b></p>
<p><b>E&#8217; giustificato l&#8217;abbandono della casa familiare </b>se la decisione intrapresa dal coniuge è dettata dalla giusta causa, o da una situazione di incompatibilità con il protrarsi della convivenza. Nel pronunciarsi i giudici del Tribunale di Ancona chiariscono, che scatta l&#8217;addebito della separazione per il coniuge che abbia reso insostenibile la convivenza, inducendo l&#8217;altro ad abbandonare il tetto familiare. E&#8217; giustificato dunque il comportamento della moglie che, vittima di soprusi fisici e psicologici, è costretta a trovare un&#8217;altra sistemazione. Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la separazione non potendosi più ricostituire alcuna forma di convivenza materiale e spirituale della coppia data la gravità delle condotte poste dal coniuge. Assolutamente fondata, poi,  è la richiesta di addebito. Questa sentenza si inserisce nel solco delle pronuncie della Cassazione (sentenza n.2059/2012) che hanno affermato che la separazione non si può addebitare a chi, in concreto ha abbandonato unilateralmente l&#8217;abitazione, se la decisione è stata dettata da una condizione di intollerabilità nella convivenza. In tal caso , la condotta del marito è ritenuta tanto grave da motivare anche l&#8217;affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Infatti secondo i giudici, i reati commessi dall&#8217;uomo, seppur rivolti solo alla coniuge e non anche ai figli, evidenziano &lt;&lt;una inidoneità educativa e carenze nella capacità genitoriale&gt;&gt; che sconsigliano l&#8217;affidamento condiviso del minore.</p>
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		<title>Danno non patrimoniale</title>
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		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:51:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[investigatore privato]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza n.273 del 13 marzo 2013 il Tribunale di Pisa ha disposto che deve essere condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali il coniuge  che impedisce all&#8217;altro di entrare… <a href="https://www.agenziainvestigativaeurinform.it/wordpress/detective-caserta/" class="read-more-link">read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n.273 del 13 marzo 2013 il Tribunale di Pisa ha disposto che deve essere condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali il coniuge  che impedisce all&#8217;altro di entrare nella casa familiare sostituendo la serratura d&#8217;ingresso.Il diritto al godimento della propria abitazione da parte di entrambi i coniugi, è riconosciuto dall&#8217;art.2 della Costituzione.La sentenza ha chiarito che anche se da separati in casa,i coniugi avevano continuato ad abitare nell&#8217;immobile, con la conseguenza che il marito aveva conservato la detenzione qualificata della casa familiare.</p>
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